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Articoli pubblicati dal dott. Tondi


01-2016 Rivista 231 (pdf consultabile)
RISK MANAGEMENT REGARDING ITALIAN SME's

03-2015 Rivista 231 (pdf consultabile)
BRIEF REFLECTIONS ON THE CRIME OF SELF-LAUNDERING

04-2013 Rivista 231 (pdf consultabile)
ENTI PUBBLICI ECONOMICI, ENTI STRUMENTALI DI ISTITUZIONI TERRITORIALI, SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: OBBLIGATORIO IL MOGC 231

01-2013 Rivista 231 (pdf consultabile)
IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

02-2012 Rivista 231 (pdf consultabile)
I MODELLI DI "COMPLIANCE" NEL SETTORE DELLA FINANZA CONSUMER

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AREA GIURIDICA

  • Compliance normativa

Un gran numero di fattispecie delittuose “contra personam”, in danno dell’ambiente, commesse nei confronti di istituzioni sociali, politiche e territoriali, miranti in qualche modo a destabilizzare il sistema creditizio ed il circuito finanziario internazionale, protese a violare ordinamenti giuridici nazionali in materia di economia e diritto delle imprese, rapporti con le pubbliche amministrazioni, diritto alla libera concorrenza, alla trasparenza, correttezza e fruibilità delle informazioni utili ai risparmiatori/ investitori per ordire le proprie scelte, si producono all’interno di organizzazioni sociali come possibile effetto “riflesso”, anche se indesiderato, della specifica attività economica dalle stesse organizzazioni esercitata. Sulla scia di tale constatata evidenza, la Comunità europea in tempi non troppo remoti rilasciò una serie di provvedimenti ove per la prima volta nella storia delle economie dei paesi aderenti al trattato comunitario, è stata paventata l’ipotesi di responsabilità non soltanto amministrativa degli enti e delle organizzazioni aventi personalità giuridica, ad esclusione degli Stati Sovrani ed enti pubblici esercenti pubblici poteri, per eventi criminosi sorti nell’ambito delle proprie attività economiche e sociali.

L'ordinamento giuridico italiano recepì gli elencati orientamenti sopranazionali con la Legge delega 29 Settembre 2000, n. 300. Si pervenne, quindi, alla diffusa accettazione che non poche e peraltro considerevoli fattispecie delittuose potessero essere ricondotte “oltre” la ragione dell’individuo. Sembrò del tutto logico, allora, ripudiare lo storico precetto a motivo del quale il reato avrebbe potuto essere unicamente attribuito alla “persona”, come già sancito dall’art. 27 della Costituzione repubblicana, e conseguentemente apparve altrettanto spontaneo abbandonare per sempre l’antico dogma secondo il quale “societas delinquere non potest”. In attuazione della legge delega, fu promulgato, in data 8 Giugno 2001, il D.Lgs. n. 231, con all’interno elencate le fattispecie esclusive dei reati-presupposto realizzati dalla componente umana costituente l’organizzazione, ed i criteri oggettivi necessari per delimitarne l’habitat di punibilità e la gittata sanzionatoria nel “triangolo” giuridico/ economico/patrimoniale dell’ente.

ELEMENTI COSTITUTIVI LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, ed a suo vantaggio (elemento soggettivo), cfr. art. 5 D.Lgs. 231/2001: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione all’interno della struttura sociale o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa (collaboratori cosiddetti “apicali”); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati (collaboratori con vincoli di “subordinazione”, compresi gli organi di staff esterni alla struttura e le derivazioni agenziali).

 

ASPETTO SANZIONATORIO

Le sanzioni successive alla declaratoria di responsabilità dell’Ente non sono affatto di trascurabile natura ed entità. Si circostanziano come così elencato: 1. sanzioni pecuniarie, da un minimo di 25.823,00 euro ed un massimo di 1.549.371,00 euro (cfr. art. 10 D.Lgs. 231/2001); 2. sanzioni interdittive, come sospensioni e/o revoche delle diverse autorizzazioni amministrative, fino alla chiusura dell’attività nei casi più gravi, interdizione alla contrattualistica con la Pubblica Amministrazione, esclusione da vantaggi ed agevolazioni di carattere finanziario e tributario (cfr. artt. 13-16 D.Lgs. 231/2001); 3. confisca dell’arricchimento illecito e pubblicazione della sentenza (cfr. artt. 18-19 D.Lgs. 231/2001).

 

LE ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

La funzione compliance, con la sua mission, con i suoi avamposti organizzativi, le sue risorse e la sua indipendenza da attività operative e dagli altri organi di controllo ispettivo e di legittimità, ha la responsabilità di garantire comportamenti adeguati e conformi alle regole e scongiurare violazioni di disposizioni normative e di codici di autoregolamentazione in relazione agli effetti economici direttamente associati alle sanzioni non soltanto pecuniarie e, nel contempo, con l’intento di arginare il verificarsi di possibili danni reputazionali. Gerarchicamente la funzione compliance è posizionata in corrispondenza dell’organo gestorio, a cui risponde direttamente per le sue attività e per i suoi reporting. Sulla base del noto principio di proporzionalità, la sua composizione può spaziare dalla monocraticità, con nomina del solo compliance off icer, alla collegialità, più o meno complessa ed a geometria variabile, con individuazione di posizioni organizzative composte da elementi interni, cui affidare la responsabilità della funzione, compresi gli amministratori non esecutivi ed il personale appartenente a strutture organizzative diverse - cfr. ufficio legale -, e professionisti esterni, tutti sempre e comunque autorevoli, indipendenti ed estranei ad attività operative caratteristiche d’impresa, con comprovate esperienze maturate in materia di revisione e controllo ed una robusta conoscenza del quadro normativo domestico e sovranazionale. L’elemento centrale gravitazionale intorno al quale ruotano la gran parte delle attività di compliance è identificato nel modello organizzativo dispensante/attenuante la responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001. Che si tratti di violazioni di natura finanziaria - riciclaggio, usura, market abuse, aggiotaggio ecc… -, di violazioni in materia di diritti imprescindibili della persona - privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, lesioni colpose gravi, ecc. … -, di illeciti intervenuti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni - corruzione, truffa, indebita percezione di contributi ecc. …-, di reati societari - false comunicazioni sociali, illegale ripartizione di utili e riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc. … -, di reati ambientali in tema di inquinamento e rifiuti e quant’altro -, non appare peregrino constatare che una rilevante parte di tutta l’analisi di risk management ed assessment sia incentrata sull’introduzione e corretto funzionamento del modello organizzativo esimente di cui al citato D.Lgs. 231/2001.

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